La circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 4 ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla sospensione ex art. 67 del DL 18/2020 dei termini relativi alle risposte alle istanze di interpello (art. 11 della L. 212/2000), al regime di adempimento collaborativo, agli interpelli sui nuovi investimenti e alle istanze di collaborazione e cooperazione rafforzata.
I termini per fornire le risposte e il termine per la loro regolarizzazione sono sospesi fino al 31.5.2020 e inizieranno a decorrere dall’1.6.2020.
I termini relativi alle attività svolte dagli Uffici e quelli entro i quali i contribuenti sono tenuti a rispondere alle richieste inviate restano sospesi, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante tale periodo.
In caso di richiesta di integrazione della documentazione, l’obbligo dell’ufficio di rispondere entro 60 giorni dalla ricezione inizierà a decorrere dall’1.6.2020.
La presentazione delle istanze è possibile unicamente mediante PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria della Divisione Contribuenti.