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L’art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104 (convertito nella L. 13.10.2020 n. 126) introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, questa opzione può avere rilevanza solo civilistica e contabile oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

La rivalutazione che compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti attraverso il richiamo della norma all’art. 15 della L. 342/2000, è applicabile anche alle società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31.12.2020; inoltre, la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.  Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni “ante rivalutazione”, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all’1.1.2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Anche per la procedura di rivalutazione in commento, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Resta fermo che attribuendo rilevanza esclusivamente “civilistica” alla rivalutazione, non si iscrive alcuna riserva in sospensione di imposta e non risulta necessario ricorrere all’affrancamento.

Per le imprese in contabilità semplificata, invece, valgono i chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 5 (§ 4.2), secondo cui non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all’evidenza di un dato (l’ammontare della riserva) desumibile dal bilancio.

Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione.