L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.12.2019 n. 531, ha chiarito che, per effetto della cancellazione della cessionaria/committente dal Registro delle imprese, il cedente/prestatore perde il diritto di rivalersi per l’IVA versata all’Erario a seguito di accertamento, ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72.
Con la cancellazione e l’estinzione definitiva del cessionario/committente, infatti, viene meno la controparte contrattuale. Nel caso di cancellazione della ditta individuale o società di persone, inoltre, la rivalsa successiva non può essere esercitata nei confronti del titolare della ditta o dei soci della società.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la disciplina della rivalsa, ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72, è volta a ripristinare la neutralità del tributo. Tale diritto, tuttavia, è ammesso a condizione che l’accertamento abbia consentito l’individuazione del cessionario e la riferibilità dell’IVA accertata alle operazioni compiute (cfr., in tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35).
Secondo i principi espressi nella risposta a interpello 4.6.2019 n. 176, tuttavia, la neutralità non è in concreto ripristinabile quando, pur ricorrendo le condizioni previste dal-la legge (definitività dell’accertamento, effettuazione dei versamenti, individuazione del cessionario e riferibilità dell’IVA alle operazioni), il cessionario risulti cancellato dal Registro delle imprese ex art. 2495 c.c. (cfr., inoltre, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.11.2018 n. 84). Con la cancellazione e l’estinzione definitiva, infatti, viene meno la controparte contrattuale.
Deve, inoltre, escludersi la possibilità di agire nei confronti del titolare della ditta individuale o dei soci della società.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.12.2019 n. 531, esclude anche la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’IVA, qualora, dopo l’inutile esercizio della rivalsa, ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72, il cessionario/committente si cancelli dal Registro delle imprese senza che il credito sia stato soddisfatto, ovvero all’esito infruttuoso di procedure esecutive esperibili anche nei confronti di altri soggetti.
Aderendo all’orientamento espresso con la risposta a interpello 84/2018, l’Agenzia delle Entrate ha rimarcato, inoltre, che la rivalsa successiva ha una natura “privata”, inerendo i rapporti interni fra i contribuenti.
Conseguentemente, in caso di mancato pagamento dell’IVA, l’unica tutela esperibile si ravvisa nell’esercizio dell’azione civile. Tale posizione, peraltro, non risulta in contrasto con i principi maturati nella giurisprudenza comunitaria in considerazione della natura “speciale” della rivalsa di cui all’art. 60 co. 7 del DPR 633/72.