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L’Agenzia delle Entrate ha precisato il riporto delle perdite fiscali in capo ad un soggetto IRPEF emerse a seguito di accertamento.

Nel caso in cui emergano perdite fiscali in capo ad un soggetto IRPEF imprenditore (individuale o società di persone) a seguito di accertamento, il riporto delle perdite avviene secondo la stessa tempistica e la stessa metodologia che sarebbero state previste laddove i redditi fossero sempre stati dichiarati correttamente. Il particolare caso oggetto di analisi riguarda un ex agente in contabilità ordinaria che aveva dichiarato l’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, percepita nel 2014, nel quadro RF del modello REDDITI. A seguito del controllo effettuato:

  • l’indennità è stata assoggettata a tassazione separata;
  • il reddito d’impresa dichiarato, comprensivo dell’indennità, è stato rettificato, portando ad un risultato di perdita fiscale.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la perdita in questione deve essere riportata agli esercizi successivi, per l’intero ammontare, sino al 2017, sulla base del previgente art. 8 co. 3 del TUIR. Dal 2018, invece, il riporto è temporalmente illimitato, ma avviene nel limite dell’80% del reddito d’impresa di ciascun esercizio.