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Con la risposta a interpello 42/2020, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ai requisiti per la presentazione dell’istanza di rimborso IVA da parte di una stabile organiz­zazione italiana di un soggetto non residente. Nel caso specifico, la casa madre estera del­la stabile organizzazione è controllata da una sub-holding, la quale, a sua volta, è con­trollata indirettamente da una capogruppo non residente.

L’Agenzia chiarisce che, nel caso di un’istanza di rimborso IVA per un ammontare supe­rio­re a 30.000,00 euro presentata dalla stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente, il requisito della mancata diminuzione del patrimonio netto previsto dall’art. 38-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72 deve essere:

  • verificato in capo alla casa madre estera;
  • attestato dalla stabile organizzazione italiana mediante dichiarazione sostitutiva re­sa secondo le modalità previste nell’ipotesi di un soggetto non residente con rap­presentante fiscale in Italia (circ. Agenzia delle Entrate 35/2015, § 9).

Occorre, infatti, tener conto del principio di univocità tra stabile organizzazione e casa ma­dre sancito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 23.3.2006, causa C-210/04). Secon­do cui casa madre e branch devono considerarsi un solo ed unico soggetto passivo ai fini IVA.

L’art. 38-bis co. 5, terzo periodo, del DPR 633/72 ammette che la garanzia ai fini del rim­borso IVA possa essere prestata mediante diretta assunzione dell’obbligazione da parte della capogruppo o controllante ex art. 2359 c.c. nel caso di gruppi di società con patri­mo­nio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro. Ciò trova giusti­ficazione nel fatto che l’interesse erariale viene garantito dal patrimonio della controllante oltre che da quello della controllata.

Pertanto, la garanzia non può essere prestata mediante diretta assunzione dell’obbli­ga­zione di restituzione della somma da rimborsare da parte della casa madre, in quanto, in tal caso, verrebbe a mancare un patrimonio terzo in aggiunta a quello del soggetto richie­dente il rimborso.

La suddetta modalità di prestazione della garanzia richiede, inoltre, che sia rispettato l’art. 25 del DLgs. 127/91 in tema di redazione del bilancio consolidato (cfr. C.M. 164/98). Nel caso rappresentato, dunque, l’obbligazione al pagamento non potrà essere assunta neanche dalla sub-holding, in quanto soggetto non residente nel territorio dello Stato, al pari delle altre società del gruppo. Pertanto, la garanzia dovrà essere prestata nelle altre forme previste dall’art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72 (vale a dire mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione, polizza fideiussoria rilasciata da un’im­presa di assicurazione, ecc.).