Con la risposta a interpello 42/2020, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ai requisiti per la presentazione dell’istanza di rimborso IVA da parte di una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente. Nel caso specifico, la casa madre estera della stabile organizzazione è controllata da una sub-holding, la quale, a sua volta, è controllata indirettamente da una capogruppo non residente.
L’Agenzia chiarisce che, nel caso di un’istanza di rimborso IVA per un ammontare superiore a 30.000,00 euro presentata dalla stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente, il requisito della mancata diminuzione del patrimonio netto previsto dall’art. 38-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72 deve essere:
- verificato in capo alla casa madre estera;
- attestato dalla stabile organizzazione italiana mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità previste nell’ipotesi di un soggetto non residente con rappresentante fiscale in Italia (circ. Agenzia delle Entrate 35/2015, § 9).
Occorre, infatti, tener conto del principio di univocità tra stabile organizzazione e casa madre sancito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 23.3.2006, causa C-210/04). Secondo cui casa madre e branch devono considerarsi un solo ed unico soggetto passivo ai fini IVA.
L’art. 38-bis co. 5, terzo periodo, del DPR 633/72 ammette che la garanzia ai fini del rimborso IVA possa essere prestata mediante diretta assunzione dell’obbligazione da parte della capogruppo o controllante ex art. 2359 c.c. nel caso di gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro. Ciò trova giustificazione nel fatto che l’interesse erariale viene garantito dal patrimonio della controllante oltre che da quello della controllata.
Pertanto, la garanzia non può essere prestata mediante diretta assunzione dell’obbligazione di restituzione della somma da rimborsare da parte della casa madre, in quanto, in tal caso, verrebbe a mancare un patrimonio terzo in aggiunta a quello del soggetto richiedente il rimborso.
La suddetta modalità di prestazione della garanzia richiede, inoltre, che sia rispettato l’art. 25 del DLgs. 127/91 in tema di redazione del bilancio consolidato (cfr. C.M. 164/98). Nel caso rappresentato, dunque, l’obbligazione al pagamento non potrà essere assunta neanche dalla sub-holding, in quanto soggetto non residente nel territorio dello Stato, al pari delle altre società del gruppo. Pertanto, la garanzia dovrà essere prestata nelle altre forme previste dall’art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72 (vale a dire mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione, polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, ecc.).