Con l’art. 20 del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”) è stata, di fatto, prevista la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti “solari”), se questi vengono calcolati con il c.d. “criterio previsionale”.
A ben vedere, la norma dispone l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, qualora l’importo versato sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020 (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).
La disposizione si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per il suddetto periodo d’imposta (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.2). Così, posto che, per il 2020, la somma dovuta a titolo di acconto sulla base della relativa dichiarazione è pari all’80% dell’imposta che si presume di conseguire per il medesimo anno, appare logico concludere per l’inapplicabilità delle previste sanzioni ove la prima rata risulti non inferiore al 32% (40% × 80%) di tale imposta.
Oltre alle imposte espressamente citate (IRPEF, IRES e IRAP), la riduzione si applica anche (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.1):
- alle imposte sostitutive per il regime forfetario (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014) e di vantaggio (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);
- alla cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011;
- all’IVAFE di cui all’art. 19 co. 18 – 22 del DL 201/2011;
- all’IVIE di cui all’art. 19 co. 13 – 17 del DL 201/2011;
- alle altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari.
Affinché operi la riduzione, è necessario che l’acconto sia calcolato con il metodo previsionale (adoperando, cioè, il riferimento dell’imposta che sarà dovuta per il 2020, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno, al netto delle ritenute eventualmente subite, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti).
Nessuna riduzione è, invece, prevista se l’acconto è determinato con il metodo storico, al quale restano quindi applicabili le regole generali.
Per scongiurare l’applicazione del regime sanzionatorio (ex art. 13 del DLgs. 471/97), la soglia minima dell’80% può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante il ravvedimento operoso, secondo le ordinarie modalità.
Questo, a condizione che non sia ancora intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, inerenti agli esiti della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e/o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).
In pratica, è possibile sanare l’omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti pagando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.1).