tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Con effetti dall’1.1.2020, è stato introdotto l’art. 45-bis del regolamento UE 15.3.2011 n. 282/2011, il quale definisce gli oneri documentali che gli operatori forniscono al fine di provare il trasporto dei beni in altro Stato UE nell’ambito di una cessione intracomunitaria di beni.

L’art. 45-bis, par. 1, lett. b) del regolamento citato disciplina il caso in cui il trasporto dei beni in altro Stato UE è effettuato dal cessionario oppure da un terzo per suo conto.

In tale situazione, il cessionario deve fornire al fornitore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

Oltre ad essere in possesso della suddetta dichiarazione, il cessionario deve disporre di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lett. a) del paragrafo 3 dell’art. 45-bis, rilasciati da due diverse parti indipendenti, l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente oppure di un documento di trasporto di cui alla lett. a) citata insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lett. b) del medesimo paragrafo 3.

Qualora, il soggetto passivo non sia in possesso della documentazione richiesta a livello unionale, ai fini della presunzione, è possibile dimostrare il trasferimento dei beni in altro Stato UE con altri mezzi di prova.

Di conseguenza, è stata riconosciuta la possibilità di continuare ad avvalersi della prassi nazionale in materia di prova della cessione intracomunitaria, anche qualora i documenti dell’Amministrazione finanziaria siano stati adottati prima dell’1.1.2020 vale a dire prima dell’entrata in vigore della disposizione comunitaria che disciplina la prova (circ. Agenzia delle Entrate 12.5.2020 n. 12). L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello del 3.9.2020 n. 305 ha indicato che non costituisce un valido mezzo di prova della cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 co. 1 del DL 331/93 e della prassi emessa al riguardo, la pratica di emettere fattura in regime di imponibilità IVA in assenza dei requisiti per provare il trasporto dei beni in altro Stato UE e, una volta ottenuta la prova, emettere nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.