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Con la risposta all’interpello del 23.4.2020 n. 117, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione utilizzabile per fornire la prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare riferimento all’ipotesi di cessioni franco magazzino (clausola ex works).

A partire dall’1.1.2020 sono in vigore le disposizioni in tema di prova delle cessioni intra-UE introdotte dal Reg. UE 1912/2018. In particolare, il nuovo art. 45-bis del Reg. UE 282/2011 detta le condizioni in presenza delle quali si presume che i beni siano spediti o trasportati da uno Stato membro a un altro, ai fini del riconoscimento del regime di non imponibilità IVA ex art. 138 della direttiva 2006/112/CE.

Con la risposta n. 117 del 2020, l’Agenzia conferma che, in caso di trasporto di beni a cura del cessionario, la prova della cessione intra-UE può essere fornita dall’insieme dei seguenti documenti:

  • fattura di vendita;
  • documento di trasporto (CMR) firmato dal trasportatore e dal cessionario, o in mancanza della firma di quest’ultimo, integrato dalla dichiarazione del cessionario stesso di avvenuta ricezione della merce nello Stato membro di destinazione;
  • documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
  • dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
  • elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Tale soluzione, come rilevato dall’Agenzia, risulta conforme sia alle indicazioni contenute nella precedente risposta all’interpello n. 100 del 2019 (secondo cui, in particolare, la documentazione fornita dal cedente come prova deve consentire di individuare i soggetti coinvolti e tutti i dati utili a definire l’operazione), sia alle disposizioni introdotte dal Reg. UE 1912/2018, in vigore dall’1.1.2020.