La recente sentenza dei giudici comunitari relativa alla causa C-547/18, Dong Yang Electronics, conferma che la presenza di una stabile organizzazione non si può desumere dalla mera esistenza di una controllata e che non è onere del terzo prestatore di servizi la verifica dei rapporti contrattuali intercorrenti tra la società controllante e tale controllata.
La causa in oggetto riguarda l’individuazione della territorialità dei servizi resi dalla Dong Yang, società di diritto polacco, alla LG Korea, società di diritto coreano. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria polacca, ravvisando l’esistenza di una stabile organizzazione di LG Korea in Polonia, ha contestato il trattamento IVA applicato. La Dong Yang effettuava servizi di assemblaggio su beni di proprietà della LG Korea, ma sdoganati e forniti alla Dong Yang dalla società LG Polonia. Una volta terminato l’assemblaggio, Dong Yang consegnava i beni alla LG Polonia che procedeva con un’ulteriore attività di lavorazione; i beni finiti venivano successivamente forniti da LG Korea alla società LG Germania. L’Amministrazione finanziaria polacca riteneva che i servizi di assemblaggio fossero rilevanti in Polonia in quanto LG Polonia costituiva una stabile organizzazione di LG Korea.
Dato che la sede sociale della LG Korea è situata in uno Stato terzo, nel caso di specie la Repubblica di Corea, tale società poteva esercitare un’attività economica in Polonia solo detenendo una società controllata. In questo contesto, il giudice del rinvio riteneva che una società stabilita in uno Stato terzo abbia sempre la possibilità di influire sull’attività della sua controllata e, quindi, di disporre delle sue risorse.
Pertanto, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di giustizia di chiarire se dalla mera circostanza che una società avente sede al di fuori dell’Unione europea sia titolare di una controllata avente sede in Polonia si possa desumere l’esistenza di una stabile organizzazione e se un soggetto terzo debba verificare i rapporti contrattuali tra queste al fine di stabilire se esista una stabile organizzazione rilevante ai fini IVA.
Sebbene, sotto il profilo tributario, il collegamento più utile al fine di determinare il luogo delle prestazioni di servizi sia dato dal luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica (art. 44 direttiva n. 112 del 2006), considerare una stabile organizzazione del soggetto passivo costituisce una deroga a tale regola generale, purché siano soddisfatte determinate condizioni (sentenza 16 ottobre 2014 Welmory, causa C-605/12, punti 53 e 56). In particolare, tale circostanza va esaminata in base al soggetto passivo cui i servizi sono forniti: ai sensi dell’art. 11 del regolamento di esecuzione n. 282 del 2011 la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione (diversa dalla sede dell’attività economica) “caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione”.
Il giudice osserva che a tal fine occorre considerare la realtà economica e commerciale e quindi l’esistenza, sul territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo “non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possiede una controllata”.
Per chiarire se il prestatore dei servizi sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali esistenti tra la società estera e la sua controllata occorre fare riferimento all’art. 22 del regolamento di esecuzione n. 282 del 2011, che stabilisce i criteri che il prestatore di servizi deve applicare per identificare l’eventuale stabile organizzazione del committente.
In primo luogo, occorre verificare la natura e l’utilizzazione del servizio fornito al soggetto passivo destinatario; successivamente, se il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l’entità che paga per il servizio. Nel caso in cui i due citati criteri non permettano di identificare la stabile organizzazione del destinatario, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività.
Di conseguenza non risulta che il prestatore dei servizi sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra una società stabilita in uno Stato terzo e la sua controllata stabilita in uno Stato membro al fine di accertare l’esistenza di stabile organizzazione in tale Stato membro. Tali poteri, secondo i giudici della Corte, appartengono alle autorità tributarie e non si possono accollare al prestatore di servizi pretendendo che esso indaghi sui rapporti contrattuali tra una controllante e la sua controllata laddove, generalmente, il prestatore non ha accesso a tali elementi.