Con la risposta all’interpello del 24.9.2020 n. 400, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito all’art. 4 del DL 34/2019 convertito, con particolare riferimento alla disposizione sulla penalty protection. Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva reso disponibile, in consultazione pubblica, uno schema di circolare a febbraio 2020, la cui versione definitiva tuttavia non risulta ancora pubblicata.
Ad avviso dell’Agenzia, l’opzione per l’autoliquidazione e la penalty protection devono essere tenute distinte.
La penalty protection, infatti, è una misura di carattere “generale” volta a dare “certezza” ai contribuenti che intendono fruire dell’agevolazione e quindi deve essere riconosciuta a tutti i contribuenti, non potendo subordinare l’accesso dei contribuenti che possono fruire del beneficio in un’unica soluzione alla condizione di ripartirne la fruizione nell’arco di 3 anni.
Possono quindi accedere alla penalty protection anche i contribuenti che non sono (o non erano) tenuti alla presentazione dell’istanza di ruling in quanto si trovano (o si trovavano) in un’ipotesi diversa dall’utilizzo diretto del bene immateriale.
In altri termini, possono fruire delle disposizioni sulla penalty protection tutte le categorie di soggetti che optano per il regime Patent box, a prescindere dall’esercizio dell’opzione per l’autodeterminazione di cui al co. 1 dell’art. 4 del DL 34/2019.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, afferma che l’allargamento della possibilità di fruire della penalty protection “a regime” a tutti i contribuenti che optano per il regime Patent box è, inoltre, coerente con la medesima opportunità già riconosciuta espressamente a tutti i contribuenti dal co. 5 dell’art. 4 del DL 34/2019 con riferimento ai periodi d’imposta pregressi, anche per quelli che abbiano fruito dell’agevolazione in unica soluzione.
Con riferimento al momento di apposizione della marca temporale per esercizi pregressi, l’Agenzia ritiene comunque valida la marca temporale apposta precedentemente al regolare invio della comunicazione di possesso della documentazione.