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Secondo quanto stabilito dall’art. 1 co. 679 della L. 160/2019, dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale oppure altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Nelle risposte a interpello del 2.10.2020 n. 431 e del 19.10.2020 n. 484, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, a condizione che sia possibile assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

È quindi possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge o la carta di credito intestata al figlio, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa (es. fattura).