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L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 12.6.2020 n. 184 e 22.6.2020 n. 190, ha fornito chiarimenti sulla possibilità di esprimere l’opzione per la cedolare secca, per la prima volta, in sede di proroga del contratto o di annualità contrattuali successive alla prima.

Le risposte riguardano, nello specifico, l’opzione per la cedolare secca sulle locazioni commerciali stipulate nel 2019, ai sensi dell’art. 1 co. 59 della L. 145/2018.

Si ricorda che l’art. 1 co. 59 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha esteso la possibilità di optare per la cedolare secca, di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011, con riferimento ad alcuni contratti di locazione di immobili commerciali (aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati), limitando, però, tale facoltà ai soli contratti “stipulati nell’anno 2019”.

La misura non è stata estesa ai contratti stipulati nel 2020, rimanendo, quindi, circo-scritta ai contratti stipulati nel solo anno 2019.

Il contribuente istante si domandava se fosse possibile esprimere l’opzione per la cedolare secca su un contratto di locazione di immobile commerciale stipulato nel 2019 per il quale l’opzione non era stata espressa al momento della prima registrazione.

Nel caso di specie, posto che il contribuente era in possesso di tutti i requisiti per l’applicazione della cedolare secca sui contratti di locazione commerciale ed il contratto era stato stipulato nel corso del 2019, l’Agenzia afferma che egli può esprimere l’opzio­ne (non avendolo fatto al momento della registrazione del contratto), presentando il modello RLI:

  • in relazione ad annualità successive alla prima, entro il termine (di 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità) per il versamento dell’imposta di registro sul canone annuo;
  • nonché in sede di proroga del contratto di locazione (entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del contratto).