La detenzione all’estero di opere d’arte, da parte di persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, determina la necessità di gestire annualmente l’informativa nel quadro RW e relativa al monitoraggio fiscale.
La medesima questione si pone per le società semplici e anche per gli enti non commerciali, tra i quali sono compresi i trust, utilizzati come “possessori” di tali beni.
L’applicazione delle regole sul monitoraggio fiscale alle opere d’arte si presenta come questione complessa in quanto non esiste una definizione di opere d’arte sulla quale basarsi. Gli importanti valori che contraddistinguono tale tipo di investimenti impongono inoltre, un attento e prudente approccio, considerando le sanzioni applicabili in caso di omissioni o errori dichiarativi.
La normativa di riferimento non fornisce indicazioni in merito; difatti le istruzioni relative alla compilazione del quadro RW si sono sempre limitate nel corso degli anni a ricordare che nel novero degli investimenti rilevanti per il monitoraggio fiscale debbono essere incluse le opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato.
In assenza di una nozione di opera d’arte utilizzabile in maniera certa per individuare gli investimenti rientranti negli obblighi previsti dalla disciplina del monitoraggio fiscale, ci si potrebbe riferire, secondo l’opinione di alcuni, al contenuto della Tabella allegata al DL n. 41 del 1995, normativa che, pur disciplinando il regime speciale IVA in materia di compravendita di beni artistici, ha il pregio di riportare una elencazione di beni definiti dal legislatore quali oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.
Un approccio alternativo e cautelativo potrebbe essere di includere nell’informativa del quadro RW tutte le “opere” (secondo un’accezione ampia e atecnica) di valore non trascurabile detenute all’estero, a prescindere dal fatto che le loro caratteristiche le facciano rientrare o meno nell’elencazione contenuta nella menzionata Tabella.
Sembra essere di questo orientamento l’unica indiretta indicazione contenuta nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate: nel corso di una videoconferenza di inizio 2014, l’Amministrazione finanziaria ebbe a specificare in riferimento al mobilio detenuto all’estero, che lo stesso va indicato nel quadro RW nel caso in cui si tratti di “investimento”, ossia di un bene di “considerevole valore economico” tale da poterlo equiparare ad un’opera d’arte e in quanto tale suscettibile, anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
Considerando il fatto che le opere d’arte possono essere oggetto di diversi spostamenti fisici (ad esempio dovute alle esposizioni in musei o gallerie di vari Paesi), è necessario ricordare che l’obbligo di monitoraggio fiscale delle opere d’arte sussiste se le stesse vengono detenute all’estero anche per frazioni di anno, anche per un solo giorno: in tal senso, un’opera artistica che in una determinata annualità rimanesse in Italia, o che, nonostante acquistata presso una galleria estera, fosse sempre rimasta in Italia, non sarebbe soggetta agli obblighi di monitoraggio fiscale.
La detenzione di beni esteri rilevante ai fini del monitoraggio riguarda, in generale, quelli direttamente posseduti, ma anche quelli detenuti per il tramite di interposta persona (nel caso di opere d’arte la detenzione per il tramite di società fiduciarie estere); fanno eccezione le attribuzioni di incarichi di amministrazione senza intestazione delle opere artistiche a società fiduciarie italiane, che garantiscono l’esonero dalla compilazione del quadro RW (circolare Agenzia delle Entrate n. 6 del 19 febbraio 2010).
Infatti, in base all’art. 4, comma 3 del DL n. 167/1990, gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, nel caso in cui i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
In conclusione, si ricorda che le opere d’arte non scontano né IVIE né IVAFE, e che vanno valorizzate nel quadro RW in base al loro costo di acquisto.
Nel caso in cui gli importi siano espressi in valuta differente dall’euro, occorre applicare le regole di conversione previste per il monitoraggio fiscale, utilizzando cioè i cambi medi mensili di inizio e fine periodo (ovvero di inizio e di fine detenzione del bene, nel caso di possesso ovvero di localizzazione all’estero dell’opera per una frazione di anno) indicati nei relativi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.