Con sentenza n. 1475 depositata il 23 gennaio 2020, la Corte di Cassazione si esprime in merito ai mezzi di prova utili al superamento della presunzione di onerosità dei finanziamenti infragruppo.
Veniva contestata da parte dell’Ufficio per il periodo d’imposta 2003, la mancata contabilizzazione di ricavi per interessi attivi relativi a finanziamenti a società controllate e collegate, considerando i finanziamenti soci, specie se infruttiferi, come operazioni straordinarie “da iscrivere sui libri sociali”. Nel caso di specie non erano state trovate annotazioni in proposito, mentre in seguito alla richiesta di chiarimenti, la società aveva fornito la corrispondenza avvenuta con le proprie controllate o collegate dalla quale emergeva la concessione del prestito.
In seguito ai risultati sfavorevoli dei due gradi di merito, la società ricorreva in Cassazione per violazione dell’art. 43 del TUIR vigente all’epoca dei fatti, il cui contenuto è ora trasfuso nell’art. 46 del TUIR.
Tale norma ritiene erogati a titolo di mutuo i versamenti dei soci alle società partecipate, salvo che dal bilancio (o dal rendiconto) della società finanziata non risulti che il finanziamento sia effettuato a diverso titolo.
Secondo la società, la presunzione di onerosità del prestito soci sarebbe superata dai contratti aventi data certa in cui si indicava la natura infruttifera dei prestiti. Al contrario, l’Ufficio rilevava l’assenza di specifiche annotazioni nei libri contabili e riteneva i citati contratti inadeguati ad assolvere l’onere probatorio in quanto la norma, al riguardo, fa riferimento alle sole iscrizioni in bilancio.
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha appoggiato l’impostazione dell’Amministrazione finanziaria, la quale risulta particolarmente restrittiva, soprattutto per i versamenti soci effettuati nell’ambito delle società di persone.
Permangono tuttavia posizioni contrarie della giurisprudenza e della prassi che prospettano l’utilizzo di mezzi di prova alternativi al bilancio.
La norma di comportamento AIDC 1° marzo 2016 n. 194 individua, ad esempio, la corrispondenza, l’atto pubblico, la scrittura privata, la delibera assembleare o dell’organo amministrativo, gli estratti dei c/c bancari e/o ordini di bonifico con causale “finanziamento infruttifero soci” o simili, l’informativa di bilancio.