Il 23 luglio 2020 è stato deciso dalla Commissione europea in ragione del perdurare dello stato di emergenza e previa consultazione con gli Stati membri, di prorogare fino al 31 ottobre 2020 la franchigia temporanea per i dazi doganali e l’IVA all’importazione sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.
Al momento non vi sono notizie di ulteriori proroghe della franchigia oggetto di discussione, sebbene sia evidente che le ragioni che avevano condotto al rinnovo dello scorso 23 luglio, cioè il “fatto che il numero di casi di coronavirus negli Stati membri rappresenta ancora un rischio per la salute pubblica e carenze di dispositivi medici sono ancora segnalate negli Stati membri”, siano tuttora presenti.
Se tale proroga non dovesse avvenire, a partire dal 1° novembre 2020 gli operatori si vedrebbero gravati del versamento dei dazi e dell’IVA all’importazione previsti per i beni come analiticamente elencati nell’Allegato 2 della decisione n. 2020/491 e nella lista integrativa approvata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’esenzione temporanea dai dazi doganali e dall’IVA all’importazione era stata disposta dalla Commissione europea per la prima volta il 3 aprile 2020 per un periodo di sei mesi con decorrenza dal 30 gennaio al 31 luglio 2020, prevedendo la possibilità di un’ulteriore proroga.
Al fine di semplificare e velocizzare il processo connesso alle importazioni di tali merci, è intervenuta la stessa Agenzia delle Dogane con l’emanazione della determinazione direttoriale n. 237457 dell’8 luglio 2020 e la circolare n. 19 del 9 luglio 2020, tramite le quali aveva reso note agli operatori le seguenti applicazioni a supporto del processo di importazione: iscrizione all’Albo dei beneficiari e gestione delle prenotazioni per le importazioni delle merci in esenzione, in sostituzione della procedura cartacea di svincolo diretto/celere.
A decorrere dal 19 maggio 2020, l’art. 124 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha previsto inoltre l’applicabilità di un’aliquota IVA “a zero”, con riconoscimento del diritto alla detrazione, fino al 31 dicembre 2020 (e al 5% a partire dal 1° gennaio 2021) all’importazione dei beni tassativamente individuati dalla disposizione stessa.
La decisione Ue del 23 luglio 2020 prevede espressamente che è onere degli Stati membri, inoltre, informare la commissione entro il 31 dicembre circa: la natura e la quantità delle varie merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e da IVA, al fine di contrastare l’emergenza sanitaria da COVID-19; le organizzazioni che hanno approvato la distribuzione o la messa a disposizione di tali beni e le misure adottate per impedire che i beni vengano impiegati per scopi diversi dalla lotta agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria.
In assenza di proroga le merci ora annesse al beneficio tornerebbero a partire dal 1° novembre 2020 ad essere gravate di dazi ed IVA all’importazione, come ad esempio le mascherine chirurgiche tornerebbero a scontare un dazio del 63%, mentre quelle FFp2 un dazio del 12%, i guanti di plastica un dazio del 6,5% con conseguenti aggravi di costi per gli operatori.
Inoltre, in riferimento alle maschere facciali, si ricorda che, attraverso il Regolamento (Ue) 2020/1369 del 29 settembre, sono state create “ulteriori sottovoci TARIC, corrispondenti a un livello di dettaglio più elevato per le diverse maschere facciali di protezione, in funzione delle loro capacità di filtraggio”, che, a decorrere dal 3 ottobre 2020, dovranno essere indicate nella casella 33 della dichiarazione doganale d’importazione.
Tale emendamento verrà integrato nella nuova versione della Nomenclatura che entrerà in vigore, come di consueto, a gennaio.