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Con il decreto direttoriale del 1° ottobre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha disciplinato i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per la digital transformation delle PMI (art. 29, c. da 5 a 8 del DL 34/2019 e DM 9 giugno 2020).

Di seguito un breve excursus della normativa di riferimento.

L’agevolazione in oggetto è destinata alle piccole e medie imprese (PMI) dell’intero territorio nazionale che operino in uno o più dei seguenti settori:

  • manifatturiero;
  • servizi diretti alle imprese manifatturiere;
  • turistico;
  • commercio;

con almeno due bilanci approvati, con un importo di ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato pari almeno a 100.000 euro e non sottoposte a procedura concorsuale e/o in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente.

I progetti agevolabili devono avere come obiettivo la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, da realizzarsi mediante l’implementazione di una od entrambe le due seguenti:

  1. tecnologie abilitanti tra quelle ricomprese nel Piano Nazionale impresa 4.0 (soluzioni di produzione avanzate, manifattura additiva, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);
  2. tecnologie relative a soluzioni digitali di filiera, destinate:
  • all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
  • al software;
  • alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
  • ad altre tecnologie, quali ad esempio sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio dei dati, blockchain, intelligenza artificiale.

I progetti, di importo compreso tra 50.000 euro e 500.000 euro, devono riguardare: innovazione di processo, innovazione organizzativa oppure progetti di investimento.

Nel caso di innovazione di processo o di innovazione organizzativa, risultano agevolabili le seguenti spese relative alle attività innovative:

  • costo del personale dipendente o in rapporto di collaborazione;
  • quota parte dell’ammortamento di strumenti e attrezzature;
  • consulenze connesse (compresi i costi per i brevetti e know how);
  • spese generali (comprese eventuali materiali).

Nella fattispecie di progetti di investimento è agevolabile:

  • il costo di acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzati (sono esclusi gli investimenti in locazione finanziaria);
  • le spese per l’acquisto di eventuali software e immobilizzazioni immateriali necessarie al progetto;
  • il costo di consulenza specialistica (massimo 10% del progetto);
  • i canoni per l’utilizzo di programmi informatici o per fruizione di servizi a banda larga o ultralarga.

I progetti, per rientrate tra quelli agevolabili, potranno essere avviati solo in seguito alla data di presentazione dell’agevolazione e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data di accoglimento della richiesta.

L’agevolazione è particolarmente conveniente in quanto è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto per un importo pari al 10% delle spese ammissibili a cui si affianca un finanziamento statale a tasso zero della durata di 7 anni.

Si ricorda che tale agevolazione è cumulabile per le rispettive spese sia col credito d’imposta nazionale fino al 40% previsto per i beni strumentali 4.0 sia con quello per le attività ricerca, sviluppo e innovazione, quest’ultimo concesso in via ordinaria fino al 12% dei relativi costi.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura informatica a partire dal prossimo 15 dicembre.

Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione