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Ai sensi dell’art. 50 bis, comma 7 del DL 331 del 1993 il gestore del deposito IVA, nei limiti di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo (rappresentanza fiscale leggera), può assumere la veste di rappresentante fiscale ai fini degli adempimenti degli obblighi tributari riguardanti le operazioni relative ai beni introdotti nel deposito, nel caso i soggetti non residenti non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non si siano identificati direttamente ai sensi dell’art. 35 ter del DPR 633 del 1972.

A tal fine il gestore può richiedere l’attribuzione di un unico numero di Partita IVA (diverso da quello già attribuito) da utilizzare per i soggetti non residenti rappresentati. Il gestore del deposito IVA nella sua veste di rappresentante fiscale leggero può porre in essere solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta:

  • immissione in libera pratica di beni con introduzione nel deposito IVA (art. 50 bis, comma 4 lett. b): il gestore può rappresentare in tale circostanza il soggetto non residente e a tal fine nella dichiarazione, ipotizzando che chi introduce la merce sia stabilito in un altro paese UE, al capo 8 dovrà essere indicata la denominazione del soggetto non residente e il relativo codice EORI, mentre al campo 44 andrà indicato il codice Y042 e la partita IVA attribuita al gestore nella sua veste di rappresentante fiscale. In questo caso sarà considerato “importatore” ai fini doganali il soggetto non residente, dal momento che è stabilito nell’Unione Europea. Il rappresentante fiscale risponderà solamente degli obblighi riguardanti l’IVA, mentre il soggetto non residente o altro soggetto per suo conto dovrà prestare garanzia commisurata all’imposta dovuta sulla merce immessa in libera pratica. La merce dovrà essere introdotta nel deposito IVA.
  • Cessione di beni custoditi in deposito IVA (art. 50 bis, comma 4 lett. e): durante la giacenza le merci possono essere cedute senza applicazione dell’IVA sempre che le stesse restino all’interno del deposito. A tale scopo se l’acquirente è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, il soggetto non residente emetterà un documento non rilevante ai fini IVA ed il soggetto nazionale provvederà ad adempiere agli obblighi IVA tramite il meccanismo del reverse charge, indicando sulla fattura che si tratta di un’operazione non imponibile ai sensi del citato art. 50 bis, comma 4 lett. e) del DL 331 del 1993. Al contrario, nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto passivo non stabilito in Italia, la fattura sarà emessa, sempre senza applicazione dell’imposta, dal gestore del deposito IVA nella sua veste di rappresentante fiscale. In ogni caso il gestore dovrà annotare il passaggio di proprietà della merce nel registro di cui al comma 3 dell’art. 50 bis, chiudendo la posizione aperta nei confronti del cedente ed aprendone una nuova nei confronti del cessionario. All’interno del deposito IVA possono essere effettuate vendite solo tra operatori commerciali essendo espressamente vietate le vendite al dettaglio.
  • Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della UE (art. 50 bis, comma 4, lett. f): i beni custoditi nel deposito IVA possono essere oggetto di una cessione intracomunitaria nei confronti di un soggetto identificato in altro Stato UE e spedizione in altro stato membro. In questo caso il gestore del deposito IVA nella veste di rappresentante fiscale di un soggetto non residente dovrà emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41 del DL 331 del 1993 e presentare il modello Intrastat relativamente alle cessioni. Inoltre, il gestore dovrà accertarsi che la merce abbia raggiunto il paese UE di destinazione ed acquisire la relativa prova. Si ricorda che, secondo il Regolamento (UE) 1912/18 tra i documenti utili a dimostrare il regolare invio della merce a destino nelle cessioni intracomunitarie sono accettati: i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni come, ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere. Sono inoltre ritenuti idonei ulteriori documenti quali polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni, documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
  • Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea: in questo caso se si ipotizza che l’acquirente sia un soggetto non residente, il gestore nella sua veste di rappresentante fiscale dovrà emettere la fattura di cessione indicando che si tratta di cessione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del DPR 633 del 1972. Per quanto riguarda l’aspetto doganale, la bolletta di esportazione sarà intestata al cedente che, essendo soggetto stabilito nell’Unione europea, può essere considerato esportatore e, nella casella 44, andrà riportata la partita IVA attribuita al gestore del deposito IVA nella sua veste di rappresentante fiscale. Come in tutti i casi di esportazione il gestore, nella veste di rappresentante fiscale, dovrà acquisire prova dell’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione europea e conservarla unitamente alla fattura emessa. Nel caso in cui il soggetto non residente voglia porre in essere operazioni che comportano il pagamento dell’IVA (ad esempio l’estrazione della merce dal deposito ai fini della sua immissione in consumo nel territorio dello Stato) dovrà nominare un rappresentante fiscale pesante, ovvero identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35 ter del Decreto IVA e adempiere a tutti i relativi obblighi previsti.