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La possibilità di usufruire della facoltà di rateizzazione delle plusvalenze ex art. 86 comma 4 del TUIR riguarda anche le cessioni che hanno ad oggetto beni immateriali mai iscritti in bilancio, secondo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 19 del 4 febbraio 2020.

Il caso di specie riguarda la cessione di alcuni beni immateriali (marchi, domini e una banca dati) da parte di un’associazione che svolge attività di impresa e applica quindi le disposizioni di cui al Titolo II, capi I e II del TUIR.

Sono richiamati da parte dell’istante alcuni precedenti di prassi: in particolare la risoluzione n. 9/661 del 10 agosto 1991 del Ministero delle Finanze, dove lo stesso si è espresso favorevolmente riguardo il frazionamento della plusvalenza derivante dalla cessione, a titolo oneroso, di un marchio mai figurato in bilancio, in quanto non era stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o la sua produzione.

Con specifico riferimento alle attività immateriali ricevute nell’ambito di una fusione, la nota DRE Lombardia n. 44434 del 22 giugno 1999 ha poi ammesso l’imputazione del disavanzo da annullamento o da concambio ai beni immateriali della società incorporata, in quanto documentalmente esistenti, a nulla rilevando il fatto che questi ultimi non fossero mai stati iscritti nella contabilità della società incorporata stessa.

Con la risposta in esame l’Agenzia si uniforma all’orientamento già espresso nella citata risoluzione n. 9/661 del 10 agosto 1991, ammettendo la possibilità di frazionare, in un massimo di cinque periodi di imposta, la plusvalenza derivante dalla cessione di un marchio mai iscritto in bilancio. In tale ipotesi, secondo quanto espresso dall’Agenzia, ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo da porre a raffronto del corrispettivo realizzato è pari a zero, come nel caso in cui il bene risulti completamente ammortizzato.

Constatato che ai fini della fruizione della facoltà offerta dall’art. 86 comma 4 del TUIR è irrilevante l’iscrizione del bene immateriale in bilancio, non risultano chiare le modalità di computo del periodo di possesso dei beni immateriali richiesto dalla norma. La rateizzazione è infatti ammessa “se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni”. Nella documentazione proposta dall’istante era indicata la data in cui è avvenuta la registrazione dei marchi e dei domini, facendo presumere che a tale data debba riferirsi il termine iniziale di computo del periodo triennale, anche se l’Agenzia non ha esplicitato chiarimenti in merito.

I chiarimenti esposti potrebbero risultare utili in riferimento alla riapertura dell’agevolazione relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nell’art. 1 comma 696 ss. della L. 160/2019. La nuova rivalutazione, che per i soggetti “solari” deve essere eseguita nel bilancio al 31 dicembre 2019, è subordinata al fatto che i beni interessati “risultino dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018”.

Nella circolare 13 del 27 febbraio 2001 Assonime ha ammesso che, per i beni immateriali, il requisito di iscrizione nell’attivo possa essere sostituito dalla protezione legale del bene quale elemento in grado di conferire certezza ai fini della rivalutazione. Viene dunque valorizzato il dato sostanziale dell’esistenza di tali beni la cui documentabilità è fornita dalla tutela giuridica degli stessi e, pur in assenza di interventi specifici dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere ammissibile rivalutare i beni immateriali mai iscritti nell’attivo patrimoniale, in quanto i relativi costi sono spesati a Conto economico.

Questa situazione risulta assimilabile a quella dei beni non più iscritti in bilancio in quanto completamente ammortizzati, con riferimento alla quale la prassi ministeriale, poi ufficializzata dalle disposizioni attuative di rivalutazione (art. 2 comma 2 del DM 162 del 13 aprile 2001), ha precisato che se i beni non risultano iscritti in bilancio in quanto completamente ammortizzati è sufficiente, ai fini rivalutativi, che i beni siano ancora oggetto di tutela giuridica.

In conclusione, dovrebbe risultare dunque sostenibile una lettura estensiva della risposta n. 19/2020, volta a superare il dato letterale della norma sulla rivalutazione e a consentirne l’accesso anche per i beni mai iscritti nell’attivo patrimoniale.