Tra le semplificazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2021, figura l’eliminazione dell’esterometro a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022. Ciò sarà reso possibile dall’utilizzo di un unico canale di trasmissione (Sistema di Interscambio) per inviare le fatture elettroniche e anche i dati delle operazioni transfrontaliere, rispetto ai quali sarà modificata la tempistica di trasmissione per allinearla alle annotazioni da effettuare, per le stesse operazioni, sui documenti contabili e fiscali.
Una prima semplificazione riguarda i contribuenti minori, cioè quelli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000,00 euro, per lavori autonomi e imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, mentre il limite è di 700.000,00 euro per le imprese che esercitano altre attività.
Per essi ai sensi dell’art. 7, comma 1, DPR n. 542/1999 è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni periodiche e i versamenti IVA con periodicità trimestrale ma le fatture emesse devono comunque essere annotate nel registro di cui all’art. 23 del DPR n. 633/72 con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Al fine di allineare il termine di registrazione delle fatture con quello previsto per la liquidazione dell’IVA verrà introdotto, con la legge di Bilancio 2021, il comma 3-bis del citato DPR n. 542/1999 che prevederà per i contribuenti che optino per la periodicità trimestrale di poter registrare le fatture attive entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state effettuate le relative operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Per quanto riguarda la comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere, cd. “esterometro”, attualmente lo stesso ha periodicità trimestrale di trasmissione all’Agenzia delle Entrate in riferimento alle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti, ad esclusione di quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica.
La legge di Bilancio 2021, al fine di semplificare gli adempimenti, prevede l’utilizzo di un unico canale di trasmissione, costituito dal Sistema di Interscambio, per inviare, oltre alle fatture elettroniche, anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere. Tale modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 ed è previsto che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, poste in essere nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, cioè entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. 15 del mese successivo in caso di fattura differita). La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive, poste in essere da soggetti non stabiliti in Italia, deve essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
In riferimento all’allineamento delle tempistiche di trasmissione la legge di Bilancio 2021 specifica che, per la predisposizione dei documenti precompilati ai fini dell’IVA, l’Agenzia utilizza i dati provenienti dai flussi informatici delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, ma anche dai dati fiscali presenti nell’Anagrafe Tributaria, come i dati delle dichiarazioni IVA dell’anno precedente e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti.
In seguito alla modifica dell’obbligo comunicativo relativo alle operazioni transfrontaliere, il riformulato art. 11, comma 2-quater, Dlgs n. 471/1997 stabilisce la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro il 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.