L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello del 31.8.2020 n. 292 ha riconosciuto la possibilità a una società extra-UE con rappresentante fiscale in Italia di ottenere il rimborso IVA senza prestare garanzia, anche in presenza di avvisi di accertamento ricevuti nelle annualità precedenti a quelle in cui è stato chiesto il rimborso dell’imposta.
Per l’erogazione dei rimborsi IVA di importo superiore a 30.000,00 euro è necessario prestare la garanzia patrimoniale, qualora sussista una delle condizioni soggettive di rischio previste dall’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72. La lett. b) di tale disposizione riguarda, in particolare, i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000,00 euro;
- al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000,00 euro ma non 1.500.000,00 euro;
- all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000,00 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000,00 euro.
Nel caso in esame, tuttavia, è stato rilevato che non sussistono preclusioni all’ottenimento dei rimborsi IVA senza prestare garanzia, in quanto:
- gli avvisi ricevuti dalla società nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2016 (per l’anno 2015) sono stati impugnati con esito favorevole, dando luogo a sentenze passate in giudicato;
- gli avvisi notificati al soggetto passivo nei due anni precedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2018 (per l’anno 2017) sono stati oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione stessa.
La società può ottenere il rimborso IVA senza prestare garanzia previa presentazione, nel termine stabilito dall’art. 57 del DPR 633/72, della dichiarazione integrativa recante il visto di conformità precedentemente omesso e fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nell’art. 38-bis del DPR 633/72.