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L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), con la circolare diffusa ieri a tutti gli Associati, che riportiamo nell’appendice, ha fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (cosiddetto Decreto liquidità), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 Aprile 2020, così da assicurarne l’immediata attuazione.
Nel seguito riportiamo un breve excursus dei chiarimenti forniti dall’ABI.

La Circolare ABI pubblicata ieri e rivolta a tutti gli Associati ha l’obiettivo di dare immediata applicazione alle importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19 previste dal Decreto Liquidità approvato il 6 aprile u.s. dal Consiglio dei Ministri.

Per le Piccole e Medie imprese (PMI) con ricavi fino a 3,2 milioni e con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 è previsto il rilascio di una garanzia mista fino al 100% dell’importo finanziato, 90% dallo Stato (Fondo Centrale “PMI”) e 10% da Confidi Privati. In riferimento a tali prestiti, la circolare ABI chiarisce che Il rilascio della garanzia da parte del Fondo è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione, permane tuttavia l’istruttoria bancaria prima dell’erogazione dei finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro, come riportato nella precedente circolare di studio. Successivamente, le banche potranno erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
La circolare ABI ricorda che tali finanziamenti per potere essere coperti dalla garanzia sopra citata devono anche prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, una durata massima di sei anni e un importo massimo finanziato non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.

Relativamente ai finanziamenti erogati alle imprese di grandi dimensioni, per i quali il Decreto prevede il rilascio di una garanzia da parte della Società Sace Simest (società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno finanziario alle imprese italiane) a copertura del 90% dell’importo finanziato per le imprese con meno di 5 mila dipendenti e fino 1,5 miliardi di fatturato, dell’80% per le imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5 mila dipendenti e del 70 % per le imprese con fatturato oltre i 5 miliardi, la circolare ABI precisa che l’impresa beneficiaria della garanzia deve assumere l’impegno:
– per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nell’anno 2020, e
– di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento coperto da garanzia deve inoltre essere destinato a sostenere i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante impiegati negli stabilimenti produttivi e nelle attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
L’ABI ricorda che tali finanziamenti per potere essere coperti dalla garanzia sopra citata devono avere una durata massima di sei anni con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi e l’importo massimo finanziato non può essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al medesimo periodo, come risultanti dal bilancio o da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

La circolare in oggetto infine chiarisce che per tutta la durata dell’emergenza la cui cessazione è fissata al 31 luglio p.v., così come previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono previste modalità semplificate di sottoscrizione di contratti e comunicazioni bancarie.
In tale prospettiva, al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo viene attribuito sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo Unico Bancario (TUB) a pena di nullità, cosiddetta forma scritta ad substantiam actus (la stessa forma dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata) sia l’efficacia probatoria prevista dall’articolo 2702 del codice civile (“piena prova fino a querela di falso”).

Appendice: Circolare ABI 9 Aprile 2020