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Con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 è stato convertito in Legge il Decreto n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio), consultabile in Appendice.

La Legge di conversione ha apportato una serie di modifiche al testo del precedente decreto.

Di seguito un breve excursus della normativa di riferimento.

Le principali modifiche avvenute in sede di conversione del Decreto Rilancio hanno riguardato il bonus del 110% relativo alle ristrutturazioni edilizie e quello del 60% relativo agli affitti commerciali.

In relazione al bonus sulle ristrutturazioni edilizie del 110% la Legge di conversione ha modificato sia il profilo soggettivo dell’agevolazione con un’estensione della platea dei beneficiari alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni sportive dilettantistiche sia il profilo oggettivo degli interventi agevolabili tra i quali sono inclusi:

  • la coibentazione dei tetti e gli interventi sugli impianti a collettori solari;
  • gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Tra le novità apportate al bonus del 110% per le ristrutturazioni edilizie c’è anche l’inclusione tra le spese agevolabili degli interventi di ristrutturazione sulle seconde case e di efficientamento energetico sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti come le villette a schiera.

Si ricorda che sia per la fruizione della detrazione nella misura del 110% che per l’esercizio dell’opzione relativa alla cessione del credito, cioè l’applicazione del cosiddetto “sconto fattura” è indispensabile l’asseverazione degli interventi realizzati da parte di un tecnico abilitato. Nel caso in cui il contribuente opti per lo “sconto fattura” è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato (commercialista, esperto contabile etc.).

Relativamente al bonus sulle locazioni commerciali le principali novità introdotte in sede di conversione del Decreto sono rappresentate:

  • dalla possibilità di accedere all’agevolazione in misura ridotta, al 20%, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro; al 10% nel caso di affitto d’azienda;
  • dalla non applicazione del vincolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi del 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente per le imprese che si trovano in alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi o che hanno avviato l’attività nel 2019;
  • dalla possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore con un conseguente sconto sul canone mensile di locazione.

Il bonus sulle locazioni commerciali rappresenta un’importante agevolazione fiscale tenendo anche in considerazione la proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti degli immobili ad uso abitativo e commerciale al 31 dicembre 2020.

Si ricorda, infine che, la Legge di conversione al Decreto Rilancio ha modificato il credito d’imposta pari al 30% per la partecipazione a manifestazione fieristiche internazionali di settore svolte all’estero. Tale credito d’imposta è d’ora in avanti accessibile anche in caso di annullamento o mancata partecipazione a manifestazione fieristiche internazionali di settore svolte all’estero anche da imprese diverse dalle PMI e da operatori del settore fieristico.

La stessa Legge di Conversione, infine, uniforma il testo del Decreto Rilancio in materia di cassa integrazione a quanto previsto dal Dl. n. 50 del 2020, vale a dire alla possibilità di accedere alle ultime quattro settimane aggiuntive di cassa integrazione disponibili per l’anno in corso anche prima del termine originariamente previsto per il 1° settembre 2020.

Appendice:

L. n. 77 del 17 luglio 2020 – L. di conversione al Decreto Rilancio