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L’Agenzia delle Entrate conferma che non sono soggette a tassazione in Italia le prestazioni artistiche effettuate all’estero da artisti non residenti.

In merito al trattamento fiscale dei compensi da corrispondere agli artisti in funzione delle due recite da eseguirsi all’estero, si ricorda che:

  • stando alla normativa domestica, il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione a tassazione in Italia dei predetti compensi è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione di lavoro autonomo (artt. 3 e 23 co. 1 lett. d) del TUIR, art. 25 co. 2 del DPR 600/73);
  • in base alle disposizioni convenzionali che recepiscono l’art. 17 del modello OCSE, paragrafo 1, per i soggetti non residenti, il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei redditi di artisti e sportivi nella potestà impositiva di uno Stato è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione personale dell’artista o dello sportivo, indipendentemente dalla sussistenza di una base fissa in tale Stato.

Nel caso in esame, le prestazioni artistiche si considerano interamente eseguite all’estero e, come tali, non soggette a tassazione in Italia.

Il sostituto potrà quindi non operare la ritenuta a titolo di imposta ex art. 25 co. 2 del DPR 600/73 previa presentazione da parte dell’artista di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all’estero rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e dalla documentazione comprovante l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa all’estero (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 3.2.77 n. 12/762).