La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.6.2020 n. 165 ha chiarito che non sono da considerare nel computo del pro-rata di detrazione IVA le cessioni di beni ammortizzabili anche qualora tali beni non perdano la propria natura “strumentale” per effetto di una continua e sistematica attività di compravendita.
Come già indicato in precedenti documenti di prassi (cfr. C.M. 3.8.79 n. 25), per l’individuazione dei beni strumentali ammortizzabili ai fini della norma relativa al calcolo del pro-rata IVA, si deve avere riguardo ai criteri disposti ai fini delle imposte dirette.
Peraltro, per “beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività propria” sono da intendersi quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio di detta attività.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, per “attività propria dell’impresa” si deve ritenere quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa.
Nel caso in esame, l’attività propria dell’impresa, normalmente ed abitualmente esercitata, si sostanzia nel trasporto aereo non di linea di passeggeri e nell’esercizio di voli charter.
Sono quindi da escludere dal calcolo del pro-rata, nel caso rappresentato nella risposta 165/2020, le cessioni di elicotteri e di altri velivoli, in quanto beni ammortizzabili per il soggetto passivo IVA.
Peraltro, è irrilevante ai fini dell’esclusione dal pro-rata (art. 19-bis co. 2 del DPR 633/72) la circostanza che i predetti beni siano oggetto di una continua e sistematica attività di compravendita da parte del soggetto passivo. Tale elemento non risulta incidere sul vincolo di destinazione attribuito ai beni in esame, ossia un utilizzo durevole e strumentale rispetto alla concreta attività svolta.