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La circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 8 ha chiarito che la sospensione di cui all’art. 62 del DL n. 18 del 2020 opera in relazione alle richieste di documentazione effettuate ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

Nell’ipotesi in cui il termine per fornire la risposta/esibire i documenti scada nel periodo di sospensione di cui all’art. 62 del DL n. 18 del 2020, il contribuente potrà ottemperare entro il 30.6.2020, alla luce di quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2020 n. 8, le procedure autorizzative previste dall’art. 32 co. 1 n. 7) del DPR 600/73 e dall’art. 51 co. 2 n. 7) del DPR 633/72 (quali, ad esempio, le richieste di preventiva autorizzazione a procedere nei confronti degli intermediari finanziari, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti) non sono soggette a sospensione.