Nella risposta all’interpello del 25.8.2020 n. 273, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il temporaneo stoccaggio – da parte di una società italiana – di beni propri presso una piattaforma logistica situata in un altro Stato membro non costituisce una sosta temporanea, “trasparente” ai fini IVA, dovendosi considerare integrato un trasferimento intracomunitario di beni propri rilevante ai fini del tributo.
Nel caso prospettato, le parti intendevano avvalersi di una piattaforma logistica situata in Belgio, così da poter operare in maniera integrata.
Nello specifico la società fornitrice avrebbe provveduto a trasferire determinati quantitativi di prodotti dall’Italia al deposito belga, in base alle stime di fabbisogno dei propri clienti, ossia due operatori della grande distribuzione organizzata (GDO) stabiliti rispettivamente nel Regno Unito e in Irlanda.
A seguito dell’ordine d’acquisto inoltrato dal cliente, la società belga depositaria, su incarico del fornitore italiano, avrebbe provveduto ad effettuare il trasporto con Incoterm DDP (Delivered Duty Paid), per la società inglese, e con Incoterm DAP (Delivery at Place), per la società irlandese.
Ad avviso dell’Agenzia, lo stoccaggio della merce effettuato dalla società italiana presso i magazzini in Belgio non risulta limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni di mero raggruppamento o smistamento della merce da parte del vettore e, pertanto, non risulta possibile configurare una “sosta tecnica” (nell’accezione delineata nella Circolare Ministeriale 19.3.80 n. 15), priva di rilevanza ai fini IVA.
L’invio dei beni presso il deposito in Belgio, senza vendita, mediante trasporto o spedizione da parte della società italiana è, dunque, da considerare una cessione intracomunitaria assimilata (non imponibile) ex art. 41 co. 2 lett. c) del DL 331/93, per la quale si renderà necessaria l’emissione di una fattura nei confronti della propria partiva IVA belga (con debenza dell’imposta nel territorio dello Stato membro di destinazione dei beni in cui si trova il magazzino, ossia il Belgio).
Di conseguenza, la società italiana risulterà tenuta alla nomina di un rappresentante fiscale o a richiedere l’identificazione diretta in Belgio (Paese membro di destinazione della merce), così da poter assolvere l’imposta sull’acquisto intracomunitario “per assimilazione”.
La successiva cessione dei beni (stoccati presso i magazzini in Belgio) alle controparti inglesi e irlandesi, risulterà, invece, soggetta alle formalità e alla normativa IVA in vigore in Belgio.