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L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 303 del 2 settembre 2020 ha fornito chiarimenti in tema di opere d’arte e applicabilità dell’aliquota IVA.

In tema di opere d’arte, nel caso in cui queste non siano eseguite interamente dall’artista ma siano realizzate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo di procedimenti meccanici (stampanti 3D, FDM software di modellazione 3D, intervento di altri soggetti che fanno ricorso alla medesima tecnologia) non ricorrono le condizioni richieste per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.

Il numero 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d’arte individuati dalla Tabella, allegata al DL n. 41 del 1995.

Si considerano oggetti d’arte quelli per i quali ricorrono, per il procedimento adottato e per quantità di oggetti prodotti, determinate condizioni, tra le quali che gli stessi siano eseguiti interamente dall’artista.

Per quanto riguarda ad esempio le sculture, la Tabella sopra citata considera “oggetti d’arte” le opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto, a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989 è possibile superare il limite degli otto esemplari.

Non è applicabile l’aliquota IVA agevolata anche nel caso in cui si realizzino molteplici pezzi della stessa “creazione” in contrasto con la “tiratura limitata” prevista dalla Tabella, allegata al DL n. 41 del 1995, che solo in caso di fusioni di sculture ammette un numero di sculture a tiratura limitata al massimo ad otto esemplari.

In queste ipotesi, per le cessioni di questi oggetti si applica l’aliquota IVA ordinaria e non quella del 10 per cento in quanto non riconducibili a nessuno dei manufatti definiti “oggetti d’arte”, dalla Tabella, allegata al DL n. 41 del 1995.