La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.2.2020 n. 35 ha affrontato il duplice tema della territorialità IVA delle prestazioni di servizi di allestimento di fiere ed esposizioni e delle prestazioni di servizi di sponsorizzazione.
Una prestazione di servizi complessiva, avente ad oggetto servizi logistici e organizzativi per la realizzazione di un evento, se resa nei confronti di un soggetto passivo UE, non ha rilevanza ai fini IVA in Italia, per carenza del presupposto di territorialità.
Il criterio di territorialità IVA applicabile nella fattispecie è, difatti, quello relativo alle prestazioni “generiche” rese nei confronti di soggetti non residenti e non stabiliti in Italia (art. 7-ter del DPR 633/72).
Per quanto concerne il trattamento IVA relativo ai servizi di sponsorizzazione, resi da un soggetto passivo non residente in Italia nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, si applica il regime previsto per le prestazioni di servizi “generiche” (art. 7-ter del DPR 633/72).
Pertanto, nel caso di una prestazione nei confronti di un soggetto passivo nazionale, l’operazione assume rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, con assoggettamento all’aliquota ordinaria vigente al momento di effettuazione dell’operazione.
Gli obblighi ai fini IVA sono adempiuti dal committente stabilito in Italia mediante il meccanismo del reverse charge (art. 17 co. 2 del DPR 633/72).