Nelle risposte a interpello Agenzia delle Entrate 16.7.2019 n. 243 e 18.7.2019 n. 263 sono state precisate, fra l’altro, le modalità di emissione delle note di variazione in diminuzione per operazioni assoggettate al meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), nonché quelle per il recupero dell’imposta versata all’Erario dal cessionario o committente. Qualora sia riferita a una fattura originaria emessa con applicazione della scissione dei pagamenti, la nota di variazione in diminuzione deve:
- essere numerata;
- indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta;
- fare esplicito riferimento alla fattura originaria.
Poiché la rettifica riguarda un’imposta che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, quest’ultimo non può portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, ma deve limitarsi a procedere solo ad un’apposita annotazione in rettifica nel registro delle fatture emesse non determinandosi alcun effetto nella relativa liquidazione periodica.
La Pubblica Amministrazione cessionaria o committente può recuperare l’IVA versata in eccesso con il meccanismo dello split payment attraverso le seguenti modalità:
- se l’acquisto è stato effettuato nell’ambito commerciale, annotando contestualmente la nota di variazione nel registro delle fatture o dei corrispettivi e in quello degli acquisti;
- se l’acquisto è stato effettuato nella sfera istituzionale non commerciale, scomputando l’eccedenza d’imposta dai successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito della scissione dei pagamenti.
Qualora il fornitore non possa più emettere la nota di variazione in diminuzione essendo decorso il termine annuale di cui all’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, la Pubblica Amministrazione può recuperare la maggiore IVA versata scomputandola dai futuri versamenti derivanti dagli acquisti in regime di split payment relativi alla propria sfera istituzionale.