Secondo la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate 5.12.2018 n. 101, la scissione asimmetrica di una società immobiliare con attribuzione alla società beneficiaria di un patrimonio netto negativo (ma con un valore corrente positivo) non è considerata elusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
A questi fini, non rileva nemmeno la circostanza per la quale, anteriormente all’operazione, vi sia stato un trasferimento delle quote della società beneficiaria.
Il caso di specie ha per oggetto una scissione asimmetrica che avviene a favore di una beneficiaria (società di persone) avente forma giuridica diversa dalla scissa (società di capitali). Essa comporta anche la “trasformazione” della parte di patrimonio che passa dalla scissa alla beneficiaria avente diversa forma giuridica. Pertanto, l’operazione di scissione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto non soltanto dall’art. 173 del TUIR, ma anche dell’art. 170 del TUIR, appunto perché la scissione determina anche la trasformazione omogenea regressiva del patrimonio scisso.