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Con il principio di diritto 18.6.2019 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni di applicabilità del regime del margine alle operazioni di rivendita di opere d’arte. Ai sensi dell’art. 36 del DL 41/95, il regime del margine, volto ad evitare fenomeni di doppia imposizione, si applica alle cessioni di determinate tipologie di beni, tra cui gli oggetti d’arte indicati nella Tabella allegata al medesimo decreto, acquistati nel territorio dello Stato o in altro Stato membro UE presso privati ovvero presso altri soggetti ad essi assimilati ai fini del regime speciale (soggetti che non hanno detratto l’IVA sull’acquisto dei beni, soggetti passivi IVA che applicano il regime di franchigia nel proprio Stato membro, soggetti che hanno applicato a loro volta il regime del margine). Come precisato dal principio di diritto 19/2019, ai fini dell’applicazione del regime del margine, in quanto regime speciale e derogatorio, è necessario che il soggetto rivenditore abbia originariamente acquisito i beni pagando un prezzo già inclusivo dell’IVA, senza aver avuto la possibilità di detrarre la relativa imposta. Tuttavia, l’impossibilità dell’esercizio del diritto alla detrazione deve dipendere da cause ordinariamente inerenti all’applicazione del tributo. Pertanto, essa non può dipendere dalla circostanza che, al momento dell’acquisto, l’IVA non era stata applicata in quanto l’operazione era stata effettuata in epoca antecedente il 1972, ossia anteriormente all’entrata in vigore dell’IVA.