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Il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato con il quale lo Stato della fonte abbia stipulato una Convenzione contro la doppia imposizione, può chiedere l’applicazione dei benefici convenzionali anche se abbia percepito i dividendi stessi per il tramite di un soggetto interposto al quale, in base allo stesso principio, tali benefici non possono essere riconosciuti, questo secondo quanto contenuto nella sentenza n. 24288/2019 della Cassazione.

Il caso al vaglio della Corte ha riguardato un Fondo pensione giapponese (per il tramite di istituto di credito giapponese anch’esso) che incassa dividendi da una limited partnership veicolo di diritto statunitense che, a sua volta, riceve dividendi da società italiane partecipate. L’entità residente ai fini fiscali in Giappone ritiene di poter applicare l’art. 10 della Convenzione Italia-Giappone, che prevede una ritenuta convenzionale del 15%, ancorché i dividendi siano pagati a un’entità statunitense che, tuttavia, non si qualifica come beneficiario effettivo. L’entità giapponese ha conseguentemente richiesto il rimborso della differenza tra le ritenute domestiche subite su dividendi ricevuti da società italiane e l’importo della ritenuta convenzionale.

In senso contrario si era pronunciata la Commissione regionale, per la quale la norma convenzionale del trattato Italia-Giappone è applicabile solo quando una società italiana paghi direttamente dividendi a soggetti fiscalmente residenti in Giappone e non anche quando l’entità giapponese si qualifichi beneficiario effettivo di dividendi di fonte italiana pagati direttamente ad altri soggetti considerati meri “interposti” (nel caso di specie, entità statunitense).

La tesi della Commissione regionale si basava sui dati testuali dell’art. 10 della Convenzione Italia-Giappone che, al fine di stabilire il regime di tassazione, parlano inizialmente di “dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente”, senza fornire alcuna indicazione sul percettore dei dividendi, successivamente appellato nel medesimo articolo come “beneficiario” dei dividendi stessi, ma non “beneficiario effettivo”.

Viene superato, dall’arresto della Cassazione in commento, l’iniziale orientamento secondo il quale tale beneficio convenzionale si potesse applicare anche al percettore intermediario in quanto una ricostruzione secondo buona fede dell’art. 10 del Trattato porta a ritenere che la nozione di “beneficiario” coincida con quella di “beneficiario effettivo” e che debba dunque ricadere nel regime convenzionale il soggetto che ha la piena disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, in aderenza ai principi di fiscalità internazionale.

Pertanto, anche nella Convenzione Italia-Giappone – risalente al 1963 – per “dividendi pagati” devono intendersi i dividendi effettivamente e definitivamente percepiti, restando inapplicabile il beneficio convenzionale ai soggetti interposti, sebbene l’espressione “beneficiario effettivo” sia stata introdotta solo nelle Convenzioni redatte sulla base dei successivi modelli OCSE.

Secondo la Cassazione, il requisito del beneficiario effettivo è stato introdotto nel paragrafo 2 dell’art. 10 proprio per chiarire il significato dell’espressione “pagati…a un residente”, con funzione esplicativa e non innovativa delle clausole convenzionali esistenti.

Si osserva, inoltre, che la conclusione della Cassazione prescinde dalla circostanza che, nel caso di specie, il soggetto interposto sia una partnership di diritto statunitense il cui reddito è tassato per trasparenza in capo ai soci e, quindi, secondo il trattato Italia-Usa si sarebbe applicato il regime convenzionale dello Stato del socio che, nel caso di specie, è il Giappone.

Tale circostanza, secondo la stessa Suprema Corte, non è comunque rilevante ai fini dell’applicazione della clausola del beneficiario effettivo.

In conclusione, la sentenza in esame supera anche quanto affermato nella precedente sentenza n. 4600/2009, relativa a fattispecie analoga che, contrariamente, aveva attribuito rilevanza al “pagamento” dei dividendi e non di “beneficio effettivo del pagamento dei dividendi”.