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Nella risposta a interpello 6.9.2019 n. 367, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non possono essere riportate le perdite fiscali realizzate da una società che ha di fatto cessato l’attività, cedendo le uniche attività possedute, anche se le partecipazioni sono trasferite ad un nuovo socio di maggioranza che intenderebbe riavviare la medesima attività in precedenza esercitata.

La situazione esaminata è quella di una società immobiliare costituita nel 2005 per l’acquisto e la gestione di un unico immobile, la quale ha accumulato un notevole ammontare di perdite sino alla cessione dell’immobile stesso, avvenuta nel 2016; i soci intenderebbero poi cedere (nel 2019) le quote della società, priva di ogni attività, ad una nuova società controllante, la quale apporterebbe nuova liquidità e ripristinerebbe la pregressa attività immobiliare, con l’acquisto di nuovi fabbricati destinati alla locazione.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la situazione in esame ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’art. 84 co. 3 del TUIR, secondo cui le perdite non sono riportabili nel momento in cui, contemporaneamente:

  • la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della società che ha realizzato le perdite sia trasferita a terzi;
  • l’attività principale esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate sia modificata nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento delle partecipazioni, nei due periodi d’imposta successivi o nei due periodi d’imposta anteriori.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in esame la società vedrebbe un sostanziale depotenziamento, riducendosi ad una mera “scatola vuota” titolare esclusivamente di asset fiscali; non rileverebbe, quindi, il fatto che, in via “prospettica”, la società continuerebbe ad esercitare la medesima attività una volta variato il proprio socio di controllo.