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L’art. 58 del DL 124/2019 (DL fiscale collegato al Ddl. di bilancio 2020) modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli ISA.

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca ex art. 3 del DLgs. 23/2011).

La modifica attiene esclusivamente alla misura delle rate, mentre restano invariate tutte le altre disposizioni in materia (es. termini di versamento, metodi di calcolo, ecc.).

Così, ad esempio, gli acconti seguitano a dover essere versati in un’unica soluzione entro il termine di pagamento della seconda rata qualora l’importo della prima non superi 103,00 euro (ex art. 17 co. 3 del DPR 435/2001).

La modifica interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019). In pratica, si tratta dei medesimi contribuenti che hanno beneficiato della proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti nel periodo 30.6.2019 – 30.9.2019.

In base ai chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

Per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”):

  • resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);
  • la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
  • in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 2.12.2019 (soggetti “solari”), l’acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca).

Di fatto, quindi, per il 2019, in capo ai citati soggetti ISA, la misura degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive si riduce al 90% (85,5% per la cedolare secca).

Ai fini di una maggiore comprensione di quanto sopra riportato, appare opportuno un esempio.

Si consideri un artigiano soggetto agli ISA che ha riportato, nel rigo RN34 del modello REDDITI 2019 PF, un importo pari a 2.000,00 euro e che determina l’acconto IRPEF 2019, in assenza di obblighi di ricalcolo, con il metodo storico.

La prima rata di acconto versata al 30.9.2019 ammonta a 800,00 euro (40% dell’acconto complessivamente dovuto, pari a 2.000,00). In assenza della modifica normativa, entro il 2.12.2019 avrebbe dovuto essere versato il restante 60% (1.200,00 euro) o, il che è lo stesso, la differenza tra l’acconto complessivamente dovuto (2.000,00) e quanto versato a titolo di prima rata (800,00).

Per effetto della nuova disposizione, invece, il pagamento di 800,00 euro del 30.9.2019 viene, di fatto, “cristallizzato” ed entro il 2.12.2019 occorrerà corrispondere il 50% (anziché il 60%) dell’acconto complessivamente dovuto (cioè, 1.000,00 euro), per un totale di 1.800,00 euro (vale a dire, il 90% del rigo RN34).

Per gli altri soggetti, restano ferme le consuete modalità, con versamento in due rate (al ricorrere delle previste condizioni) pari al 40% e al 60% e misura dell’acconto complessivamente dovuto sempre pari al 100% (95% per la cedolare secca).

Se il provvedimento non subirà modifiche nell’iter di conversione in legge, a partire dal 2020, la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per le suddette categorie di soggetti, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).

Per i citati soggetti ISA, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti “solari”):

  • sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;
  • se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto sarà versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Per gli altri soggetti, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti “solari”):

  • la prima rata di acconto andrà versata in misura pari al 40%;
  • la seconda rata di acconto sarà dovuta nella misura del 60%;
  • se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto sarà versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.