L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 14.3.2019 n. 76 e 25.3.2019 n. 88 e con il principio di diritto 22.3.2019 n. 11, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al Patent box, disciplinato dall’art. 1 co. 37 ss. della L. 190/2014.
Con la risposta a interpello 14.3.2019 n. 76, è stato chiarito che concorrono al calcolo del reddito agevolabile ai fini del Patent box tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del software, ivi inclusi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo effettuate dai soci.
Con il principio di diritto 22.3.2019 n. 11, è stato chiarito che il termine ultimo del 30.6.2021 per la fruizione del Patent box relativamente ad un’opzione esercitata nel 2015 con riferimento ai marchi d’impresa rileva anche nel caso in cui l’istanza di ruling sia stata presentata nel 2018.
La presentazione dell’istanza di ruling determina l’efficacia dell’opzione e fa decorrere il quinquennio dall’anno 2018 per tutti i beni agevolabili ad esclusione dei marchi.
Con la risposta a interpello 25.3.2019 n. 88, è stato chiarito che l’affitto d’azienda, comprensivo del bene immateriale su cui il locatore aveva ottenuto il riconoscimento dell’agevolazione Patent box, mediante accordo preventivo, non consente all’affittuario di subentrare nell’opzione per il Patent box già attivata dal locatore.
Per effetto dell’affitto d’azienda il locatore decade dal beneficio non essendo più il soggetto che realizza lo sfruttamento economico del bene immateriale.
L’affittuario però può esercitare, se ne sussistono i presupposti e i requisiti di accesso, una nuova e autonoma opzione per il regime di Patent box, considerando il bene acquisito a titolo derivativo.