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Il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giovanni Tria, ha firmato con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, il nuovo accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo accordo aggiorna quanto in vigore dal 1990 e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20 BEPS.

L’accordo firmato a Roma il 23 marzo 2019, prevede diversi interventi in materia di dividendi, interessi, royalties e capital gains, volti a realizzare un’equilibrata ripartizione dei rispettivi diritti impositivi, in modo da incoraggiare gli investimenti transfrontalieri e fornire maggiore certezza fiscale alle imprese dei due Paesi.

Per quanto riguarda i dividendi, l’art. 10 prevede una riduzione dell’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte rispetto all’accordo del 1986, dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Potranno beneficiare di tale agevolazione le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese.

Per quanto concerne gli interessi, l’art. 11 stabilisce che la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un’aliquota pari al 10% dell’ammontare lordo degli interessi; è prevista un’aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti di investimento. È inoltre prevista l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo.

In materia di royalties, l’art. 12 prevede che l’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non possa eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche, o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

È invece prevista un’aliquota effettiva del 5% (in quanto l’aliquota nominale del 10% viene applicata sul totale corrispondente al 50% delle royalties) per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Per quanto riguarda i capital gains, l’art. 13 conferma il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%. Tuttavia, i termini del nuovo accordo prevedono la tassazione di tali plusvalenze se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti l’alienazione.

Inoltre, per le tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate, la tassazione concorrente prevista nell’attuale Accordo è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante.