La Cassazione, con la sentenza n. 23670/2018, ha affermato che la mancata attivazione del contraddittorio, nella misura in cui vi sia stato accesso presso i locali del contribuente, determina la nullità nei confronti di tutti gli obbligati in via solidale.
La vicenda sulla quale la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi riguardava una complessa operazione negoziale tra diverse società attive nel mercato dell’energia elettrica. L’operazione era stata riqualificata dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 20 del TUR, in termini di cessione di ramo aziendale, con conseguente assoggettamento all’imposta di registro in misura proporzionale, nonché ad imposta ipotecaria e catastale sul valore degli immobili ricompresi nel compendio aziendale ceduto.
Secondo le disposizioni dell’art. 20 del DPR 131/86, l’imposta si applica secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, desumibili dall’atto medesimo, “prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati”. In questo modo gli Uffici possono contestare un vantaggio fiscale indebito, procedendo al recupero a tassazione delle imposte di registro. Le società coinvolte contestano il notificato avviso di liquidazione deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 per mancato rispetto del termine di 60 giorni per la notifica dalla chiusura del processo di verbale di constatazione, con conseguente violazione delle regole sul contraddittorio preventivo.
La Suprema Corte ritiene fondate le critiche mosse dalla società e accertando l’illegittimità dell’avviso fa discendere da ciò l’annullamento di tali atti erga omnes, nonostante manchi una lesione diretta del diritto al contraddittorio in capo ad una delle società ricorrenti.
La nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio di cui all’art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente atterrebbe, secondo la Cassazione, ad un vizio intrinseco dell’atto impositivo per difetto di un elemento ritenuto essenziale dalla legge al suo corretto iter formativo. Per tale ragione l’effetto invalidante è da considerarsi di natura obiettiva, e non soggettiva o personale.