Con il principio di diritto 19.11.2019 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni di partecipazione alla liquidazione IVA di gruppo da parte di soggetti non residenti in Italia.
Il regime di liquidazione IVA di gruppo, disciplinato dall’art. 73 co. 3 del DPR 633/72 e dal DM 13.12.79, consente ai gruppi di imprese di compensare al proprio interno le posizioni debitorie e creditorie delle società aderenti al gruppo, lasciando alla capo-gruppo l’onere di versare all’Erario l’eventuale eccedenza debitoria o di utilizzare l’eventuale eccedenza creditoria.
Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DM 13.12.79, possono aderire alla procedura, in veste di controllate, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da quest’ultimo.
Con il principio di diritto 24/2019, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’istituto in argomento ha matrice comunitaria. Pertanto, come già chiarito con la ris. 21.2.2005 n. 22, possono aderire alla procedura di liquidazione IVA di gruppo anche le società residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, purché esse:
- siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DM 13.12.79;
- siano identificate ai fini IVA in Italia per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero tramite la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta ex art. 35-ter del DPR 633/72.
L’Agenzia esclude espressamente che possano aderire alla procedura di gruppo i soggetti residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea.
Infatti, se l’estensione del regime IVA di gruppo alle società residenti in altri Stati comunitari, ammessa in via interpretativa con la citata ris. 22/2005, si è resa necessaria al fine di evitare profili di incompatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con le norme in materia di libertà di stabilimento, nei confronti dei soggetti extra-UE non si applicano le medesime tutele.