Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2019 n. 3, è stato istituito il codice tributo “6896”, relativo al credito d’imposta pari al 50% delle commissioni bancarie addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di carburante, previsto dall’art. 1 co. 924 e 925 della L. 205/2017, per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24.
Il credito d’imposta è riconosciuto per le transazioni effettuate, a partire dall’1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, debito o prepagate.
Secondo la risoluzione in commento, considerato che il credito d’imposta è stato introdotto per agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi, lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità IVA e la deducibilità dei costi del carburante sono subordinate alle suddette modalità di pagamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo “6896” deve essere esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
- nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa (nel formato “AAAA”).