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Con il principio di diritto 1.2.2019 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità degli iper-ammortamenti ai contatori intelligenti (c.d. “smart meters”) e alle relative spese di installazione, particolarmente rilevanti nel caso in esame, riguardante una società operante nel settore della distribuzione del gas.

I contatori intelligenti possono essere ammessi all’iper-ammortamento solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto, ancorché lo svolgimento del relativo processo di produzione non costituisca ovviamente oggetto diretto dell’attività delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas.

L’Agenzia afferma inoltre che “l’acquisto (in gran numero) dei nuovi contatori costituisce nella fattispecie attuazione di un ampio (e unitario) programma di trasformazione e ammodernamento degli impianti di distribuzione”.

Pertanto, non è possibile fruire dell’iper-ammortamento interamente nell’esercizio di sostenimento dei costi in relazione ai singoli contatori, applicando la deducibilità integrale per i beni di costo inferiore a 516,46 euro.

In linea generale, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper-ammortamento rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione.

Ai fini dell’individuazione di tali oneri, occorre fare riferimento ai criteri contenuti nel principio contabile OIC 16, il quale prevede, tra l’altro, che i costi siano capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.

Nel caso di specie è stato quindi stabilito dall’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, che i costi di installazione rilevanti ai fini dell’iper-ammortamento non possano eccedere il 5% del prezzo dei singoli contatori.