Come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU L 294) del 14 novembre 2019, entra in vigore a partire dal 21 novembre 2019 l’accordo commerciale tra l’Ue e Singapore, approvato dagli Stati membri l’8 novembre 2019.
Tale accordo ha natura bilaterale, è stato siglato tra le parti il 19 ottobre 2018 e rappresenta il primo passo verso lo sviluppo delle relazioni commerciali tra l’Unione europea e il gruppo di paesi del sud-est asiatico denominato “ASEAN”, di cui Singapore fa parte in qualità di principale partner commerciale dell’Ue.
Lo stesso, oltre alle “consuete” riduzioni o esenzioni daziarie offre, inoltre, “nuove opportunità ai prestatori di servizi dell’Ue in settori quali, tra gli altri, le telecomunicazioni, i servizi ambientali, l’ingegneria, il calcolo e il trasporto marittimo”, attraverso l’inserimento di disposizioni in materia di protezione della proprietà intellettuale, liberalizzazione degli investimenti, appalti pubblici, concorrenza e sviluppo sostenibile.
In base all’accordo commerciale Singapore eliminerà i rimanenti dazi su determinati prodotti originari dell’Ue e si impegnerà a non modificare l’attuale livello di esenzione daziaria per tutti gli altri prodotti; per quanto riguarda l’Unione europea, la stessa esenterà immediatamente, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo, da dazio oltre l’80% delle importazioni di prodotti originari da Singapore. I rimanenti dazi Ue saranno progressivamente eliminati nell’arco di 3 o 5 anni, a seconda del tipo di prodotto.
In riferimento alla possibilità di fruire delle agevolazioni daziarie previste per i prodotti originari delle due Parti, si sottolinea che le norme di origine riconoscono la natura integrata delle catene di approvvigionamento nel sud-est asiatico comprendendo il concetto di “cumulo ASEAN” per consentire ai produttori con sede a Singapore di considerare originari i componenti acquisiti da altri Stati membri dell’ASEAN. L’accordo prevede inoltre di ampliare la gamma di prodotti per i quali sarà possibile applicare il cumulo regionale, una volta che l’Ue avrà concluso ulteriori accordi commerciali con altri Stati membri dell’ASEAN.
I prodotti originari dell’Ue e importati a Singapore e viceversa i prodotti originari Singapore importati nell’Ue beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una “dichiarazione di origine” rilasciata su fattura ( o su altro documento commerciale idoneo a consentire l’identificazione del prodotto originario), valida per dodici mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice, da conservare per tre anni.
Gli esportatori dell’Unione che intendono rilasciare tale dichiarazione di origine, per spedizioni di valore superiore a 6.000 euro, dovranno necessariamente acquisire lo status di esportatore autorizzato.
D’altra parte, gli esportatori singaporiani dovranno essere registrati presso l’autorità competente e aver ricevuto n Unique Entity Number (UEN); e ottemperare alle disposizioni normative vigenti a Singapore, concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine.
Come solitamente previsto, l’esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti giustificativi atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione. Come esplicitato nell’accordo, tali documenti possono consistere in: una prova diretta delle trasformazioni effettuate dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati o la lavorazione o la trasformazione dei materiali in una Parte.
È previsto il divieto di restituzione dei dazi doganali (c.d. regola del “no-drawback”) pagati sulle materie prime non originarie importate mentre non è espressamente prevista la regola del trasporto diretto.
Infine, si evidenzia che l’Unione europea e Singapore, oltre all’accordo di libero scambio sopra citato, hanno concluso un accordo di protezione degli investimenti, che potrà entrare in vigore solo dopo essere stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’Ue secondo le rispettive procedure nazionali.