La trasmissione telematica dell’esterometro verrà effettuata con cadenza trimestrale entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mentre diventa semestrale il termine per il versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche se gli importi dovuti non superano la soglia di 1.000 euro annui.
Con riferimento alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, è stata accolta, anche se in parte, l’istanza di variazione della periodicità avanzata dalle associazioni di categoria. Una proposta in tal senso era contenuta nel documento presentato da Confindustria e CNDCEC, laddove si richiedeva che la presentazione dell’esterometro potesse avere cadenza annuale, posto che la trasmissione mensile comporta “un eccessivo aggravio per le imprese senza alcun apparente vantaggio per l’Amministrazione finanziaria”.
Un altro vantaggio “indiretto” della nuova cadenza riguarda i profili sanzionatori. Il termine di presentazione e la soglia massima della sanzione avrebbero infatti, in questo modo, la medesima periodicità, dato che attualmente per l’omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere l’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97 prevede una sanzione pari a due euro per ogni fattura, entro il limite di 1.000 euro per ciascun trimestre.
Un’ulteriore semplificazione concerne il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, un emendamento all’art. 17 del DL 124/2019, approvato nella riunione notturna del 1° dicembre 2019, prevede che nel caso in cui il tributo non super i la soglia annua di 1.000 euro, il versamento possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Attualmente è previsto il pagamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare entro il giorno 20 del primo mese successivo.