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Con la ris. 26.6.2019 n. 61, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 26% sui dividendi di fonte estera che deve operare l’intermediario che interviene nella riscossione ex art. 27 co. 4 del DPR 600/73. Per i dividendi distribuiti alle persone fisiche che non svolgono attività di impresa, dal 2018 la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo di imposta del 26%. Questa equiparazione si applica ai redditi di capitale percepiti dall’1.1.2018 e vale anche per i dividendi esteri provenienti da società residenti in Stati o territori non considerati a fiscalità privilegiata. Anche per i dividendi esteri si applica la disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall’1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26.5.2017. Secondo le disposizioni previgenti, gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori non considerati a fiscalità privilegiata:

  • per le partecipazioni qualificate, concorrevano alla base imponibile del percipiente per il 40%, il 49,72% o il 58,14% a seconda dell’esercizio di formazione. Inoltre, su tale ammontare doveva essere applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 26% a cura del sostituto d’imposta residente che (eventualmente) interveniva nella riscossione del dividendo;
  • per le partecipazioni non qualificate in società non residenti, si applicava (come avviene ancora oggi) la ritenuta a titolo d’imposta del 26%, operata dal sostituto d’imposta che interveniva nella riscossione del reddito.

Per i dividendi su partecipazioni qualificate che beneficiano del regime transitorio, la ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 61 ritiene che sia ancora applicabile la ritenuta a titolo di acconto del 26% che deve operare l’intermediario che interviene nella riscossione ex art. 27 co. 4 del DPR 600/73, nonostante tale disposizione sia stata abrogata dalla L. 205/2017. Del resto, osserva l’Agenzia delle Entrate, una diversa interpretazione comporterebbe l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sulla parte imponibile degli utili relativi a partecipazioni di natura qualificata prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, utili che il legislatore ha inteso tutelare, prevedendo una deroga al nuovo regime di tassazione.