La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.9.2019 n. 386 è intervenuta sugli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE in relazione a un credito che ha sostituito i titoli obbligazionari posseduti verso un soggetto estero a seguito dell’approvazione di un piano di ristrutturazione del debito societario.
Nel caso di specie, il contribuente, avendo aderito a un piano di ristrutturazione giudiziario, ha sostituito le proprie obbligazioni acquisendo una participation interest (quota di partecipazione) all’interno di un credit agreement (accordo di finanziamento).
Inoltre, le condizioni del prestito prevedono un obbligo di restituzione del capitale unitamente alla corresponsione di interessi.
In particolare, in questa circostanza il credito di cui risulta titolare una persona fisica residente:
- deve sempre essere indicato all’interno del quadro RW, in applicazione della disciplina sul monitoraggio fiscale ex art. 4 del DL 167/90;
- prevede l’applicazione dell’IVAFE, soltanto se esso rientra tra i “valori mobiliari”, ossia se il prestito dispone del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali. Diversamente, l’imposta patrimoniale dello 0,2% non è dovuta.
La negoziabilità è intesa come idoneità a essere negoziabile ed essa rappresenta la caratteristica comune agli strumenti finanziari. Tale idoneità, nella sostanza, consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario.