Con la risposta a interpello 6.6.2019 n. 182, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta dall’amministratore unico non dipendente possono rientrare nell’ambito del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013. Richiamando i chiarimenti forniti in passato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata;
- il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore.
Resta fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria in merito:
- all’idonea documentazione dell’attività svolta;
- all’effettività, all’imputazione temporale e alla congruità dei costi sostenuti;
- alla sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere.
Si ricorda che dal 2019 (soggetti “solari”) i costi del personale non dipendente dell’impresa godono dell’aliquota del credito d’imposta del 25%.