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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate 20.5.2019 n. 147 e 148 hanno analizzato:

  • l’applicazione del regime del c.d. “realizzo controllato” (art. 177 co. 2 del TUIR) per un’operazione di scambio di partecipazioni nella quale le quote relative alla società (c.d. “società scambiata”) sono detenute in parte in nuda proprietà e in parte sotto forma di diritti parziari (usufrutto);
  • l’eventuale abusività (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000) di due operazioni di scambio di partecipazioni (in nuda proprietà o usufrutto) mediante conferimento, inframmezzate da una scissione totale proporzionale, che hanno il fine di concentrare il possesso di tutte le partecipazioni in capo alla medesima holding.

Secondo la risposta 147/2019, l’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento a realizzo controllato (art. 177 co. 2 del TUIR) può avvenire nell’ambito di una struttura nella quale le quote relative alla società (c.d. “società scambiata”) sono detenute in parte in nuda proprietà e in parte sotto forma di diritti parziari (usufrutto).

Occorre, però, che si verifichi un conferimento contestuale dei diritti detenuti da ciascun socio (ossia, sia l’usufrutto che la nuda proprietà) nella medesima holding conferitaria.

In questo modo, a seguito delle operazioni di conferimento:

  • in capo alla stessa conferitaria vengono a riunirsi i diritti di nuda proprietà e di usufrutto conferiti;
  • la società conferitaria acquisisce il controllo delle società conferite e i soggetti conferenti riceveranno in cambio quote di partecipazione a titolo di piena proprietà al capitale delle conferitarie (in proporzione al valore calcolato rispettivamente della nuda proprietà e dell’usufrutto delle quote precedentemente possedute da ognuno).

Con riferimento al conferimento di azioni/quote in nuda proprietà o usufrutto e alla scissione societaria posta in essere per concentrare il possesso delle partecipazioni in una sola holding, la risposta 148/2019 precisa che l’obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto anche con uno schema meno complesso, procedendo direttamente alla scissione totale della società a favore di due beneficiarie e poi al successivo scambio di partecipazioni mediante conferimento da parte dei due soci (padre e figlio). Ciononostante, si considera insussistente alcun indebito vantaggio d’imposta – riguardo all’ambito di applicazione dell’art. 9 del TUIR – conseguibile dall’effettuazione delle due operazioni.