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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 28.5.2019 n. 167, si è pronunciata in merito al trattamento fiscale dei compensi c.d. “reversibili” erogati da una società estera all’amministratore residente in Italia.

Richiamando precedenti documenti di prassi (C.M. 23.12.97 n. 326 § 2.2.5 e R.M. 17.5.77 n. 8/166), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non assumono rilevanza ai fini IRPEF i compensi reversibili corrisposti ad un residente in relazione all’incarico di amministratore di una società fiscalmente residente in Spagna.

Sebbene, infatti, gli stessi siano accreditati sul conto corrente dell’amministratore, tale soggetto non ne ottiene di fatto la disponibilità, perché contrattualmente tenuto a riversare gli importi alla società italiana di cui è dipendente.

Di conseguenza, in relazione a tali somme, la società italiana non è tenuta ad adempiere ad alcun obbligo in qualità di sostituto d’imposta.

Il compenso riversato è imponibile ai fini IRES in capo alla società italiana “riversata”, al lordo della ritenuta in uscita applicata dalla Spagna.

Inoltre, la ritenuta alla fonte operata dalla società spagnola sarebbe conforme all’art. 16 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Spagna; tale disposizione prescrive la potestà impositiva concorrente per le retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell’altro Stato contraente.

Si tratterebbe, dunque, di imposte pagate all’estero a titolo definitivo in relazione alle quali la stessa Agenzia ammette la fruizione, da parte della società italiana, del credito d’imposta di cui all’art. 165 del TUIR.