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Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 224117, sono state individuate 68 tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore per il triennio 2015-2016-2017, che sono oggetto di apposita segnalazione al contribuente. Tra le anomalie più significative, si segnalano le seguenti:

  • irregolarità tra gli ammontari indicati di esistenze iniziali e rimanenze finali;
  • anomalie nella gestione del magazzino;
  • incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F – Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T – Congiuntura economica;
  • anomalie relative ai beni strumentali e agli ammortamenti;
  • anomalie relative ai dati relativi al personale;
  • indicazione della causa di esclusione riconducibile al non normale svolgimento dell’attività per il triennio 2015-2017;
  • incoerenze tra lo studio applicato, i dati strutturali e gli elementi specifici dell’attività dichiarati.

Le comunicazioni di anomalia sono rese disponibili nel “Cassetto fiscale” del contribuente interessato. La relativa “pubblicazione” viene comunicata:

  • all’intermediario abilitato tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione del modello REDDITI 2018 e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle;
  • al contribuente tramite PEC, nel caso in cui non sia stato appositamente delegato l’intermediario.

Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, l’invito ad accedere al “Cassetto fiscale” viene comunicato anche via e-mail o sms. I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite il software gratuito “Comunica-zioni anomalie 2019”. Qualora il contribuente riconoscesse di aver commesso errori od omissioni nell’indicazione dei dati degli studi di settore, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.