Con la risposta a interpello 6.9.2019 n. 368, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione IRPEF, di cui all’art. 29 del DL 179/2012, in caso di conferimenti indiretti effettuati per il tramite di società che investono prevalentemente in start up innovative.
Nel caso di specie, Alfa srl investe nella start up innovativa Beta srl. La provvista per l’investimento nella start up innovativa è derivata da sottoscrizioni parziali, mediante bonifici bancari, dell’aumento di capitale sociale – scindibile non progressivo – deliberato da Alfa da parte di persone fisiche, alle quali sono direttamente riconducibili i corrispondenti bonifici effettuati da Alfa a Beta.
L’art. 29 del DL 179/2012, al fine di incentivare gli investimenti in start up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente, sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative.
Tali incentivi fiscali consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).
L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.
In caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria. Sono, pertanto, agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.
Nel caso di specie sussiste un’effettiva capitalizzazione, poiché sia la start up innovativa sia la società intermediaria rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote, seppur in considerazione delle peculiari modalità di conferimento utilizzate dalla società istante.
L’agevolazione spetta nel periodo d’imposta del deposito dell’attestazione relativa all’esecuzione dell’aumento del capitale della start up innovativa.