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Secondo la Corte di Giustizia UE il regime del margine può essere applicato alla cessione di oggetti d’arte, oggetto di un acquisto intraUE, a condizione che in sede di acquisto non sia stata detratta l’IVA assolta tramite il reverse charge.

Un soggetto passivo-rivenditore, ai sensi dell’art. 316, Direttiva n. 2006/112/CE, può optare per l’applicazione del regime del margine, per una cessione di oggetti d’arte acquistati nell’ambito di un’operazione intraUE, dall’autore o dai suoi aventi diritto. Tuttavia, in caso di applicazione del regime del margine su opzione, il cedente non può detrarre l’IVA assolta a monte.

Come stabilito dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 29.11.2018 relativa alla causa C-264/17, la disciplina tedesca non è in linea con la Direttiva comunitaria in quanto concede la possibilità di optare per il regime del margine solo se i beni sono stati ceduti a monte nel territorio tedesco e non nel caso in cui gli stessi sono stati oggetto di un’operazione intraUE.

Il fatto della citata causa riguardava un commerciante d’arte stabilito in Germania che aveva applicato il regime del margine alla rivendita di oggetti d’arte che gli erano stati ceduti nell’ambito di un acquisto intraUE, senza esercitare la detrazione dell’imposta assolta a monte. La Corte di Giustizia UE afferma che l’interpretazione proposta dal Governo tedesco, secondo la quale il regime del margine previsto dall’art. 316, Direttiva n. 2006/112/CE non è applicabile a cessioni precedute da un’operazione intraUE, viola il principio di neutralità fiscale, compromette la libera circolazione delle merci e crea distorsioni nella concorrenza. I Giudici comunitari concludono stabilendo che un soggetto passivo-rivenditore può optare per l’applicazione del regime del margine alla rivendita di oggetti d’arte che gli sono stati ceduti a monte, nell’ambito di una cessione intra UE esente, dall’autore o dai suoi aventi diritto, nonostante questi ultimi non rientrino tra i soggetti elencati nel citato art. 314.

Tuttavia, gli stessi Giudici evidenziano che il rivenditore non può optare per l’applicazione del regime del margine e, al contempo, detrarre l’IVA per gli oggetti d’arte che gli sono ceduti. Infatti, a norma dell’art. 322, Direttiva n. 2006/112/CE, in caso di applicazione del regime del margine su opzione, il soggetto passivo rivenditore non può detrarre l’IVA assolta a monte.

Per quanto riguarda la disciplina italiana, il regime del margine risulta applicabile alle cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione acquistati senza addebito di IVA in Italia e nell’UE da privati o da soggetti equiparati.

In base all’art. 36, DL n. 41/95 il soggetto IVA che acquista un bene usato da:

  • un soggetto privato;
  • un soggetto passivo IVA per il quale l’IVA a credito è interamente indetraibile;
  • un soggetto passivo IVA che applica il regime del margine;

alla successiva cessione di tale bene applica il regime del margine, in base al quale la relativa IVA è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dall’acquirente del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese accessorie e di riparazione.